Come impostare e valutare una proposta di project financing ex art. 193 coordinando progetto, PEF, rischi, convenzione e istruttoria.
La proposta è un sistema, non una raccolta di allegati
Nel project financing la qualità della proposta non dipende dal numero dei documenti prodotti, ma dalla loro coerenza. Progetto, modello gestionale, piano economico-finanziario, matrice dei rischi e convenzione devono descrivere la stessa operazione.
L’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 disciplina l’affidamento in concessione mediante finanza di progetto e distingue i percorsi a iniziativa privata e a iniziativa dell’ente concedente. Prima di impostare un’attività è quindi necessario verificare il testo vigente dell’articolo 193 su Normattiva, oltre alla programmazione dell’ente e agli atti applicabili al caso concreto.
Una proposta può essere formalmente completa e restare, tuttavia, difficile da valutare. Accade quando il progetto prevede determinati livelli di servizio, il PEF utilizza ipotesi diverse, la matrice attribuisce rischi non coerenti e la convenzione non traduce tali rischi in obblighi misurabili.
Prima fase: definire l’operazione
Il primo passaggio non è compilare il PEF. È definire con precisione il servizio o l’infrastruttura e il modo in cui saranno realizzati e gestiti.
- Qual è il bisogno pubblico da soddisfare?
- Quali prestazioni sono comprese e quali restano fuori dal perimetro?
- Quali investimenti sono necessari e in quali tempi?
- Da quali ricavi o corrispettivi dipende la sostenibilità?
- Quali dati sono disponibili e quali devono ancora essere verificati?
Questa impostazione evita che il modello finanziario venga costruito su un oggetto ancora instabile. Per l’amministrazione consente inoltre di distinguere gli elementi negoziabili da quelli che devono restare fermi per tutelare l’interesse pubblico.
Seconda fase: costruire un PEF verificabile
Il PEF deve rendere leggibili le ipotesi utilizzate. Non basta presentare un risultato positivo: occorre mostrare da quali variabili dipende e come cambia quando le condizioni si discostano dallo scenario base.
Le verifiche principali riguardano investimenti, tempi, costi operativi, ricavi, domanda, tariffe, canoni, contributi, fonti finanziarie e indicatori. È utile accompagnare il modello con una relazione che spieghi le fonti dei dati e colleghi le principali voci agli elaborati tecnici e alla convenzione.
Il DIPE, nelle proprie FAQ sul partenariato pubblico-privato, richiama tra i documenti rilevanti il PEF in formato editabile con formule aperte, la relazione illustrativa, il progetto, la bozza di contratto e la matrice dei rischi. È una buona indicazione metodologica anche quando non ricorrono le condizioni per uno specifico parere istituzionale.
Terza fase: trasformare i rischi in clausole
La matrice dei rischi non dovrebbe essere redatta alla fine. Deve accompagnare la costruzione dell’operazione e rinviare alle clausole che disciplinano ciascun rischio.
Per ogni rischio è utile indicare almeno:
- evento e possibile causa;
- soggetto che lo assume;
- strumenti di prevenzione e mitigazione;
- conseguenze economiche e operative;
- obblighi informativi;
- clausola contrattuale di riferimento.
Nelle concessioni il trasferimento del rischio operativo deve essere effettivo e non meramente nominale. Il principio è espresso anche dalla direttiva 2014/23/UE, che collega la concessione alla reale esposizione del concessionario alle variazioni del mercato.
Quarta fase: leggere la convenzione insieme al PEF
Durata, canone, tariffe, livelli di servizio, penali, revisione, riequilibrio e cessazione incidono sui flussi economici. Per questo la convenzione non può essere esaminata separatamente dal PEF.
Un controllo utile consiste nel costruire una tabella di collegamento: per ogni ipotesi rilevante del PEF si individua il documento che la sostiene e la clausola che la disciplina. Le variabili prive di un fondamento documentale diventano così immediatamente visibili.
Quinta fase: preparare un’istruttoria leggibile
Per il proponente, una proposta leggibile riduce richieste di chiarimento e incoerenze. Per l’ente, una valutazione leggibile rende tracciabili le ragioni delle decisioni.
- completezza documentale;
- fattibilità tecnica e gestionale;
- sostenibilità economico-finanziaria;
- allocazione dei rischi;
- coerenza della convenzione;
- condizioni e passaggi necessari per proseguire.
Il risultato non deve essere soltanto “positivo” o “negativo”. Deve evidenziare presupposti, criticità, integrazioni richieste e conseguenze delle alternative.
Una verifica finale
Prima di presentare o valutare la proposta conviene porsi una domanda semplice: se cambiasse una variabile decisiva, i documenti indicherebbero con chiarezza chi sopporta l’effetto, come viene misurato e quale procedura si attiva?
Se la risposta non è immediata, l’operazione richiede ancora lavoro di coordinamento. Questa nota offre un quadro generale e non sostituisce la verifica della normativa vigente e degli atti applicabili al singolo caso.